Attestato Prestazione Energetica

Che cos’è l'Attestato di Prestazione Energetica?

     L'entrata in vigore del decreto legge n. 63 del 4 giugno201,  disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia,  contiene alcune modifiche al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in particolare, all'art. 6 che introduce l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), che sostituirà l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE).

     Il cambio di denominazione nasce dall’esigenza di risolvere una serie di equivoci, secondo cui la certificazione dovesse essere effettuata da un ente certificatore terzo.

     Analogamente all’ACE, quindi, l’Attestato di Prestazione Energetica è quel documento, redatto da tecnici qualificati e indipendenti, nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs 192/2005, che, attraverso specifici strumenti di calcolo, determina le prestazioni energetiche dell’immobile e prescrive eventuali raccomandazioni per il miglioramento delle stesse.

     l’APE come l’ACE, è un documento soggetto a scadenza,  ha la medesima durata temporale,  10 anni a partire dal rilascio, dopo i quali deve essere rinnovato. E importante ricordare che Il rinnovo va fatto ogni volta che sull’immobile avvengono interventi di ristrutturazione che possono  comportare modifiche delle prestazioni energetiche.

Attestato Prestazione Energetica per compravendita o affitti

L’attestato prestazione energetica (APE) è un documento previsto dalla Direttiva Europea che riporta tutti i dati dell’immobili inerenti all'attestato.
L’attestato prestazione ha una validità di 10 anni (a partire dalla data di registrazione dell’attestato certificazione energetica stesso presso il catasto energetico) e deve essere obbligatoriamente redatto e asseverato da un soggetto certificatore abilitato. L’attestato prestazione energetica ha valore legale fin tanto che non vengono eseguiti interventi strutturali tali da modificare le prestazioni energetiche dell’involucro o delle superficie trasparenti. In parole povere la semplice sostituzione di una finestra comporta una variazione delle prestazioni termiche dell’edificio e quindi un valore di consumo diverso nell’attestato certificazione energetica.
Nell’attestato prestazione energetica sono indicati:

> i dati del proprietario dell’immobile, del catasto energetico, del soggetto certificatore, dell’immobile e dell’edificio e i dati catastali;

> la mappa satellitare dell’edificio;

> la classe energetica di appartenenza;

> le emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera;

> gli indicatori di prestazione energetica;

> le caratteristiche dell’impianto termico;

> i possibili interventi migliorativi dell’impianto termico dell’edificio;

> il timbro e la firma del soggetto certificatore;

> note.

Le informazioni riportate dall’attestato certificazione energetica sono utili perché, indicando il rendimento energetico dell’immobile, consapevolizzano gli utenti ad un minor consumo evitando così gli sprechi. Inoltre l’attestato prestazione energetica fornisce al futuro acquirente dell’immobile ulteriori e preziose informazioni circa l’effettivo valore di consumo dell’immobile che intende acquistare.
Ai fini della validità del documento, l’attestato prestazione energetica deve essere registrato presso il catasto energetico e timbrato per accettazione dal Comune di competenza.

GLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA SONO DEFINITI NEGLI ARRTT.  N. 6 E N. 12 DEL D.L. N. 63/2013

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